Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1974 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417.
Abrogato dal 12 novembre 1974
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1974 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417.
Abrogato dal 12 novembre 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1942 al 12 novembre 1974. 101 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al personale insegnante possono essere concessi in ciascun anno scolastico un mese di congedo per motivi di salute e 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.
tolto: Per causa grave il congedo per motivi di salute puo' essere prorogato al massimo per un altro mese. Durante i suindicati congedi non compete il supplemento di servizio attivo.
tolto: Per le aspettative si applicano le norme vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salva per l'aspettativa per motivi di famiglia l'osservanza dell'art. 323, ultimo comma, del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato conR. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art8 · fonte del testo