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[1]Le sedi nelle quali le scuole dell'ordine elementare sono istituite si distinguono in principali e secondarie. Sono principali le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino; secondarie tutte le altre.

[2]La nomina a insegnante elementare straordinario e' conferita dai provveditori agli studi in base ad unico concorso generale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'educazione nazionale che ne comunica i risultati ai provveditori stessi; i vincitori sono destinati alle sedi secondarie. L'assegnazione alle sedi principali e' disposta mediante unico concorso speciale per titoli, pure bandito dal Ministero dell'educazione nazionale fra gli insegnanti delle sedi secondarie, con le modalita' da stabilirsi con regolamento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 29 maggio 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art9 · fonte del testo