Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1947 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 373.
Abrogato dal 29 maggio 1947
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Articolo abrogato dal d.lgs. del capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 373.
Abrogato dal 29 maggio 1947
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1942 al 29 maggio 1947. 106 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le sedi nelle quali le scuole dell'ordine elementare sono istituite si distinguono in principali e secondarie. Sono principali le sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino; secondarie tutte le altre.
tolto: La nomina a insegnante elementare straordinario e' conferita dai provveditori agli studi in base ad unico concorso generale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'educazione nazionale che ne comunica i risultati ai provveditori stessi; i vincitori sono destinati alle sedi secondarie. L'assegnazione alle sedi principali e' disposta mediante unico concorso speciale per titoli, pure bandito dal Ministero dell'educazione nazionale fra gli insegnanti delle sedi secondarie, con le modalita' da stabilirsi con regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 APRILE 1947, N. 373
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art9 · fonte del testo