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Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Testo in vigore dal 28 giugno 1930 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-06-05;824~art4 · fonte del testo