[1]Gli esami hanno luogo in due sessioni.
[2]Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.
[3]Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.
[4]Per la religione si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 5 giugno 1930, n. 824.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
