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All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia".

Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1750~artunico · fonte del testo