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I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anziche' rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici espletati per le stesse qualifiche, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ferroviaria di assumere i vincitori del concorso bandito al verificarsi delle vacanze d'organico.
Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 1 settembre 1978
