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I posti messi a pubblico concorso possono, nelle more del concorso stesso, anziche' rimanere impegnati, essere coperti con gli idonei dei precedenti concorsi pubblici espletati per le stesse qualifiche, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ferroviaria di assumere i vincitori del concorso bandito al verificarsi delle vacanze d'organico.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 agosto 1978, n.448
4La L. 1 agosto 1978, n.448 ha disposto (con l'art.8, comma 1) che correlativamente alla facolta' di cui al precedente articolo 7 e' prorogato fino al 31/12/1985 il disposto del presente articolo.
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 22 dicembre 2008
