Correlativamente alla facolta' di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.
Testo vigente dal 17 agosto 1978
