Il quarto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, e' sostituito dal seguente: "La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sara' effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro. Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951. Il personale nominato puo' essere destinato a prestare servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 5 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1514~art2 · fonte del testo