Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilita' della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950. Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti dal farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sara' creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori". Art. 4. - E' sostituito dal seguente: "La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avra' luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo la condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto".

Testo vigente dal 11 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-01;1308~art1 · fonte del testo