Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1973 al 22 dicembre 2008. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprieta' delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-05-18;274~art2 · fonte del testo