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I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprieta' delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo in vigore dal 12 giugno 1973 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;274~art2 · fonte del testo