Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprieta' delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Testo in vigore dal 12 giugno 1973 al 22 dicembre 2008
