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Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui allo articolo 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'articolo 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facolta' di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto articolo 4, quando cio' valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito. Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 12 giugno 1973 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;274~art3 · fonte del testo