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Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970. Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 1971, n. 952
1La L. 12 novembre 1971, n. 952, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, sono prorogate per l'anno 1971."
Testo in vigore dal 26 novembre 1971 al 22 dicembre 2008
