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Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970. Per le province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 26 novembre 1971
