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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalita' previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalita' e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente. Le modalita' di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 3 dicembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-08-04;403~art1 · fonte su Normattiva