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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalita' previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalita' e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente. Le modalita' di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 29 novembre 1975, n. 573, convertito senza modificazioni dalla L. 29 gennaio 1976, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, e' elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi".

Testo in vigore dal 3 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-08-04;403~art1 · fonte su Normattiva