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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalita' previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalita' e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente. Le modalita' di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 29 novembre 1975, n. 573, convertito senza modificazioni dalla L. 29 gennaio 1976, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, e' elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi".
Testo in vigore dal 3 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008
