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A decorrere dal 1 gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data e' abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni. In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470. La relazione trimestrale che l'Istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, e' trasmessa anche al Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
