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Nell'art. 2 del decreto legislativo 1 aprile 1947, numero 222, nell'art. 2 del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1591, e nell'art. 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, e' aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso: "L'indennita' suddetta e' conservata, limitatamente alla misura, di tre quarti, a favore del personale di cui ad comma precedente usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia".

Testo in vigore dal 9 marzo 1950 al 9 ottobre 2010

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