Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' sostituito dal seguente: "I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con la osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche".

Testo vigente dal 6 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-24;1115~artunico · fonte su Normattiva