Art. 7 — Diritto all'indennità di buonuscita
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente: "L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo". Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente: "In caso di morte del dipendente statale in attivita' di servizio, l'indennita' di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.
Testo vigente dal 7 maggio 1976
