Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato, trattandosi di questione già dichiarata non fondata con sentenza n. 161 del 1974 e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 161 del 1974.
Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 109 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 1 Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-10-31;953~art1 · fonte del testo