Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 109 — Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate

[1]((A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino deposito generi di monopolio o alla piu' vicina dogana.

[2]Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

[3]Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati i surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

[4]In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

[5]E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

[6]Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potra' essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

[7]Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.

[8]Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del codice di procedura penale.

[9]I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non piu' prestarsi alla frode.

[10]In ogni caso l'Amministrazione dei monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore)).

Testo vigente dal 22 agosto 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 40/1976

    Questione infondata
    19 febbraio 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, come integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953, nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato, trattandosi di questione già dichiarata non fondata con sentenza n. 161 del 1974 e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 161 del 1974.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 109 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 1 Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi

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  • Sentenza n. 161/1974

    Questione infondata
    6 giugno 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953 (Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 109 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi · Art. 24 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1966 al 22 agosto 1978. 19 parole tolte, 113 parole aggiunte in 8 capoversi.

… questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al piu' vicino tolto: ufficio di vendita dei aggiunto: deposito generi di monopolio tolto: od aggiunto: o alla piu' vicina dogana.

Quando in prossimita' del luogo dove e' stato accertato il reato non vi e' un tolto: ufficio di vendita aggiunto: deposito o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al piu' vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi e' pericolo di deperimento o la custodia e' difficile tolto: n. dispendiosa, l'ufficio di vendita aggiunto: o dispendiosa, il deposito o la dogana puo' procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del …

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura tolto: dell'ufficio di vendita aggiunto: del deposito ovvero della dogana, alla piu' vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei tolto: Monopoli aggiunto: monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

aggiunto: E' data facolta' all'Amministrazione dei monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i generi alla stessa devoluti ai sensi del precedente comma.

aggiunto: Tra gli aventi diritto di cui al precedente comma sono compresi l'Amministrazione dei monopoli, ove venga pronunciata confisca, fino al reintegro degli oneri sostenuti per il trasporto e la custodia, e successivamente i creditori privilegiati estranei al reato, qualora si tratti di autoveicolo gravato da privilegi iscritti anteriormente al sequestro, fino all'ammontare del credito accertato dal giudice competente. Detti privilegi si estinguono per effetto del trasferimento e la loro cancellazione e' ordinata giudizialmente.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del tolto: Codice aggiunto: codice di procedura penale.

In ogni caso l'Amministrazione dei tolto: Monopoli aggiunto: monopoli non e' responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, ne' dei casi di forza maggiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art109 · fonte del testo