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Ai fini di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, la qualifica non inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e' richiesta per uno solo degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, fermo restando il requisito di almeno cinque anni di servizio complessivo.
Testo in vigore dal 30 maggio 1970 al 22 dicembre 2008
