Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1965 al 22 dicembre 2008. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, e' richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-02-16;98~art1 · fonte del testo