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Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente sono inclusi, a domanda, in apposite graduatorie e verranno immessi in ruolo successivamente all'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.
Testo in vigore dal 30 maggio 1970 al 22 dicembre 2008
