La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

Testo vigente dal 11 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~art3 · fonte su Normattiva