Art. 5 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.
Testo vigente dal 11 ottobre 1993
