Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dalla Tavola valdese.

Testo vigente dal 11 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~art5 · fonte su Normattiva