All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 ottobre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~art6 · fonte su Normattiva