Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125
Art. unico
All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6 aggiunto il seguente numero: "13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria".
Testo vigente dal 8 marzo 1963
