[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]Articola unico. Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.
Testo vigente dal 10 maggio 1965
