[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]Articola unico. Nella prima e nella terza sezione della Commissione di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono chiamati a far parte anche i rappresentanti dei venditori ambulanti, uno per sezione, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative.

Testo vigente dal 10 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-12;410~art1 · fonte del testo