Alla lettera c) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono aggiunte, dopo la parola: "difesa", le parole: ", nonche' delle partecipazioni statali". La lettera f) dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e' cosi' sostituita: "f) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro".

Testo vigente dal 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-11-15;768~art3 · fonte su Normattiva