Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;163~art1 · fonte del testo