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Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;163~art1 · fonte del testo