Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Art. 67 — Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art67 · fonte su Normattiva