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Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle universita' o istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, e' concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di eta', un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 24 marzo 1965 al 30 maggio 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-05;164~art1 · fonte del testo