Art. unico
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Al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: "da due rappresentanti del movimento cooperativo". Il terzo comma dell'art. 2 della stessa legge e' modificato nel modo seguente: "I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute". Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1959 al 22 dicembre 2008
