Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1960 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La disposizione sub lettera e) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante, disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, e' modificata come segue: "e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' o alla durata del servizio medesimo, nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-18;640~art2 · fonte del testo