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Fra i servizi affidati dalle vigenti norme al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra rientrano: la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra. Nelle spese che gravano sui fondi stanziati nel capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, devono intendersi comprese tutte quelle connesse con le attivita' istituzionali e funzionali e con lo espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra.

Testo in vigore dal 11 marzo 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-02;60~art3 · fonte del testo