Con effetto dal 23 febbraio 1963, all'articolo 1 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' aggiunto il seguente comma: "Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, di eta'".

Testo vigente dal 13 agosto 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;656~art8 · fonte su Normattiva