Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, integrato con legge 27 giugno 1952, n. 861, e' cosi' ulteriormente modificato: "Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari per la costruzione di nuovi impianti delle Aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli Istituti o Sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le Aziende di credito di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con Enti ed Istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facolta' di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali".
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
