Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-02-12;37~art2 · fonte del testo