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Gli Enti ed Istituti finanziari, di cui all'art. 1, sono autorizzati a concedere i mutui, di cui trattasi, e ad accettare, in garanzia, nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle Aziende elettriche municipalizzate; le quali delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti Enti ed Istituti finanziari.
Testo in vigore dal 2 marzo 1955 al 22 dicembre 2008
