Il finanziamento di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, puo' essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi gia' in esercizio di stazza lorda non superiore a 1.500 tonnellate e di eta' non superiore a dieci anni. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di eta' superiore ad anni cinque, la durata massima, di anni dieci del finanziamento e' ridotta di altrettanti anni di quanti l'eta' della nave supera gli anni cinque. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Testo vigente dal 4 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-21;461~art2 · fonte su Normattiva