All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si provvedera' mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 4 luglio 1964
