Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, e' elevato a 3.000 tonnellate.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, e' elevato a 3.000 tonnellate.
Testo vigente dal 22 giugno 1970
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1970-05-30;379~art4 · fonte su Normattiva