Nei riguardi dei dipendenti degli Enti locali, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53: i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio; qualora il regolamento organico dell'Ente locale non preveda espressamente un limite massimo di eta', si considera quello di anni 65; ove l'Ente locale non abbia ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, per il personale di ruolo il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

Testo vigente dal 3 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-04-11;258~art2 · fonte del testo