Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia, raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, puo', entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo. Potra' altresi' chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di eta' previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non piu' di dieci anni per il raggiungimento di tale limite. Non potranno valersi di tale facolta' gli impiegati di gruppo A. di grado 6° o superiore e quelli di gruppo B di grado 7° o superiore. Delle stesse facolta' potra' usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con vent'anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del presente-articolo. Al personale collocato a riposo al sensi dei precedenti commi e' concesso un aumento di servizio; fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianita' di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione. L'aumento e' elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, o, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute e' considerato effettivo servizio, ed e' valutato per intero anche per la liquidazione della pensione. Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sara' applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari grado in attivita' di servizio, con le modalita' che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti. Il computo dell'anzianita' di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

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