Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo: l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40; l'eta', superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art3 · fonte del testo